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Vita utile dei beni patrimoniali

Si può essere certi che ciascuno di noi, possessori di una o più vetture, ne faremmo un uso più attento, magari realizzando anche delle significative economie, se tenessimo presente quanto costa ogni chilometro che con essa percorriamo. Non è un calcolo facile perché occorre tenere conto di svariati elementi di questo costo.
Non a caso, anche in altri paesi, si riuniscono annualmente commissioni formate da membri di diversa estrazione, come concessionari, assicuratori, locatori, responsabili di parchi macchine, ecc., per mettere a confronto i loro dati e fornire gli elementi necessari all’esecuzioni dei calcoli. Citiamo le voci di costo più importanti.

A. Costo d’acquisto chiavi in mano
C. Consumi di combustibile in litri/100 km
E. Energia. Prezzo del combustibile/litro
M. Costo di manutenzione calcolato per chilometro
G. Costo del garage su base mensile
O. Costo di un kg d’olio lubrificante
I. Interesse annuale del capitale investito per l’acquisto
K. Chilometraggio scelto come base di calcolo
N. Numero di pneumatici necessari per percorrere K
P. Prezzo dei pneumatici
Q. Quantità d’olio contenuto nella coppa motore più eventuali rabbocchi
S. Stazione di servizio. Prezzi di un ingrassaggio e tagliando annesso
T. Tempo scelto come base d’utilizzo del veicolo, espresso in anni
F. Frequenza di cambio olio motore (es. ogni 7000 km)
X. Premio annuo di assicurazione
Y. Tassa di circolazione
Z. Valore residuo della vettura al momento della vendita

Esiste naturalmente una formula per ottenere CK, vale a dire il costo chilometrico. Se non si desidera fare da sè questa valutazione, vi sono organismi, come l’ACI, che forniscono questo costo per ogni tipo e marca di vettura, come sanno bene i professionisti che i costi di viaggio devono fatturare.

Imprese ed enti pubblici

Anche le imprese devono, anzi dovrebbero fare queste valutazioni per le vetture così come per tutti gli altri cespiti: macchinari, impianti, immobili e tutto ciò che risulta a patrimonio delle imprese o degli enti pubblici.
Lasciamo ad altri più qualificati la definizione di bene patrimoniale, limitandoci alla precisazione che in quest’articolo si intende trattare di tutte le tipologie di cespiti che figurano nel registro dei beni ammortizzabili e cioè dei beni patrimoniali di un’impresa o di un ente tenuto alla loro gestione.
Dal punto di vista del bilancio civilistico, cioè quello redatto secondo le norme del codice civile, questi beni sono considerati nel bilancio annuale dell’impresa insieme alle spese per il loro funzionamento. Esiste poi un bilancio, cosiddetto fiscale, che viene redatto sulla base delle norme stabilite dal Testo unico sulle imposte dei redditi.
L’entrata e l’uscita di un bene dal registro dei cespiti e quindi dal bilancio aziendale sono regolate dalla legge. Purtuttavia la legge lascia alla discrezionalità degli amministratori la scelta fra l’impiego di tabelle predefinite d’ammortamento per ogni tipologia di beni o, a certe condizioni, la scelta autonoma della durata del periodo d’ammortamento da assegnare ai beni all’atto della loro acquisizione. Naturalmente gli effetti sul bilancio sono diversi a seconda che questo periodo abbia una durata più o meno lunga.
Ora, avendo sempre a riferimento il bilancio civilistico, per quanto riguarda l’ammortamento, le quote annuali sono ricavabili con facilità e certezza, infatti basta dividere il costo di acquisizione per il numero di anni scelto per il suo ammortamento. Non è altrettanto immediato valutare e contabilizzare i costi di funzionamento, meglio definiti come costi di esercizio.
Non vi sono dubbi anche per le spese in materia di consumi (combustibili, lubrificanti, ecc.), poiché esse sono proporzionali alla durata del funzionamento e anche per le spese di conduzione (stipendio operatori, contributi previdenziali, ecc.).
Sorgono invece delle incertezze quando si tratta di apprezzare le spese per il mantenimento dei beni, quelle che vanno sotto il nome di manutenzione o, come ancora succede di incontrare, di manutenzione e riparazione.
Non di rado gli amministratori, secondo i casi e le opportunità, procedono ad imputare i costi derivanti dalle attività di manutenzione ad ammortamento invece che ad esercizio. Forse in ciò favoriti dal Testo unico sulle imposte che non si preoccupa di fare differenza fra spese sostenute per investimento e spese di manutenzione, avendo come unico obiettivo quello di fissare un tetto massimo per l’imposizione fiscale.
Quest’atteggiamento degli amministratori, forse nella ricerca di una terminologia più chiara, ha portato ad utilizzare termini come manutenzione “ordinaria” e manutenzione “straordinaria” per identificare la diversa collocazione (ad esercizio la prima, ad ammortamento la seconda) nonostante il parere di oculati commercialisti che suggeriscono di non fare questa distinzione e di chiamare semplicemente “di investimento “ le spese da ammortizzare.
Questo modo di procedere degli amministratori (siamo sempre nel bilancio civilistico), anche quando l’attribuzione avviene in maniera corretta, coincide raramente con la scomposizione in ordinaria e straordinaria effettuata dai responsabili della manutenzione. Infatti, essi la praticano con criteri prevalentemente tecnico-economici più che di governo dell’impresa.

Ruoli e responsabilità

Da quanto detto, s’intravede la necessità di un diverso inquadramento delle spese di manutenzione che tenga conto dei diversi ruoli e responsabilità che ricadono sugli amministratori e sui manager delle attività di manutenzione.
Sarebbe sempre auspicabile che la vita utile di un bene (gli anni di ammortamento del bilancio) coincidesse con la sua vita tecnico-economica, ma così non è che raramente. Basti pensare al fenomeno dell’obsolescenza che può colpire un bene quando ancora è nel campo della sua vita utile e tecnicamente in buone condizioni di funzionamento.
La scelta se alienarlo o mantenerlo in esercizio, sempre difficile, compete agli amministratori i quali debbono assicurare la rispondenza dell’apparato produttivo alle esigenze economiche e di mercato. Ai responsabili di manutenzione il compito anch’esso non facile, ma certamente diverso, di assicurare la continuità di funzionamento dell’apparato produttivo e al minimo costo di esercizio.
Una tabella semplice ed esplicativa della necessità di riconoscere alle diverse funzioni i loro ruoli, potrebbe essere la tabella 3-9 (tratta da: Construction planning, equipment, and methods. Peurifoy. Seconda edizione. McGraw-Hill Civil engineering Series) che elenca i cinque diversi costi che vanno considerati ai fini della determinazione di mantenere in esercizio o alienare, ad esempio, una macchina da cantiere.

Tabella 3-9 Sommario dei costi cumulativi ($) per ora di lavoro prodotta
  Anno
Costo 1 2 3 4 5 6 7 8
Ammortamento e sostituzione 3.00 2.50 2.17 1.94 1.80 1.67 1.56 1.47
Investimento 1.20 1.05 0.94 0.86 0.79 0.73 0.67 0.63
Manutenzione e riparazioni 0.44 1.63 0.79 0.94 1.09 1.23 1.39 1.56
Mancata produzione 0.18 0.27 0.35 0.42 1.49 1.56 1.65 1.76
Totale 1 4.82 4.85 4.25 4.16 4.17 4.19 4.27 4.42
Obsolescenza 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05
Totale 2 4.82 4.60 4.55 4.61 4.77 4.94 5.17 5.47

Da cui si rileva che, senza tenere conto dell’obsolescenza, la decisione di alienare cadrebbe fra il quarto e il quinto anno, tenendone conto cadrebbe invece al terzo anno.
Ma cosa succede, quando un bene ha raggiunto il limite della sua vita utile, se dal punto di vista tecnico-economico è ancora lontano dal punto di minimo costo per unità di produzione (km,ore,ecc.)?
Anche in questo caso spetta agli amministratori la decisione. Se si reputa conveniente mantenerlo in esercizio, esso dovrà venire di nuovo inserito nel registro dei cespiti e questa volta ad un valore iniziale pari alla spesa sostenuta per porlo in condizioni di operare per il nuovo periodo di ammortamento. Si tratterà essenzialmente di spese per interventi che tecnicamente risultano ancora di tipo manutentivo, ma con diversa destinazione: l’ investimento.
Ed ecco il punto; gli amministratori non possono considerare questa spesa come costo di esercizio e dovranno necessariamente darle un altro nome. Da alcuni è invalso l’uso di chiamarla “manutenzione straordinaria”. Molti commercialisti lo sconsigliano e suggeriscono invece di chiamarla semplicemente “costo di investimento” e, per non ingenerare confusioni, di usare per i costi di mantenimento (che vanno tutti ad esercizio) il termine di “manutenzione” e basta.
Ne consegue che, se i responsabili di manutenzione attribuissero con diverso criterio parte dei costi di manutenzione alla voce “manutenzione straordinaria”, porrebbero gli amministratori in condizioni di serio imbarazzo. Infatti, per i motivi detti, essi non potrebbero correttamente imputarli ad incremento del valore dei cespiti (ammortamento).
Nessun effetto invece per quanto riguarda il bilancio fiscale. Il Testo unico sulle imposte, infatti, non fa alcun riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Esso richiede solamente che della spesa per manutenzioni, ammodernamenti, trasformazioni, ecc. solo una certa percentuale (oggi il 5%) possa venire imputata a costo di esercizio.
N.B. I compensi periodici dei contratti a terzi per la manutenzione di particolari beni possono venire dedotti interamente (cioè oltre quel 5% sugli altri beni - n.d.r.).
In conclusione, è importante che una norma UNI chiarisca questi aspetti e suggerisca soluzioni adeguate ai problemi che la gestione tecnica dei beni e quella amministrativa delle imprese e degli enti preposti alla gestione dei beni pubblici si trova a dover affrontare quotidianamente.


Edoardo Nottoli
Presidente di Fidelio SpA


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Useful life of capital investments

The owner is strongly interested in monitoring the owning and operating costs. Factors, which affect such costs, are taken into consideration together with the misalignment between the useful and the economic life of equipment. Recommended terminology is suggested to properly register said costs.



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