| La direttiva europea
2003/10/CE del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) interviene,
almeno in Italia, su una disciplina nazionale di per sé
già piuttosto avanzata, grazie alla presenza nel nostro
ordinamento del Decreto Legislativo 277/91 "Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE
e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici durante il lavoro", anch’esso
originato da direttive comunitarie, il cui contenuto era stato
tuttavia ampliato in sede di recepimento.
Va
inoltre ricordata la presenza nel nostro ordinamento del Decreto
Legislativo 626/94, che introduceva la generalizzazione dell’obbligo
della valutazione dei rischi, tra i quali sicuramente anche
il rischio-rumore. Pertanto, dal punto di vista degli obblighi
generali a carico del datore di lavoro, pare di poter dire
che la direttiva non aggiunga nulla di nuovo, nel senso che
tutti o quasi i concetti ivi esposti fanno già parte
della disciplina nazionale; pur tuttavia, non vi è
dubbio che la direttiva introduca talune importanti precisazioni
e venga a modificare i valori di alcuni parametri, con ricadute
pratiche di una certa rilevanza.
Procedendo nell’ordine, al punto 13 della premessa
troviamo invero una disposizione relativa ai settori della
musica e dell’intrattenimento, volta a stabilire criteri
specifici per detti settori.
È questo un aspetto abbastanza interessante dal punto
di vista dell’approccio differenziato della disciplina
antinfortunistica in generale rispetto alla peculiarità
delle singole attività svolte, la cui attuale carenza
determina il più delle volte difficoltà pratiche
di attuazione da parte dei datori di lavoro, se non persino
situazioni paradossali.
Nello specifico, il Decreto Legislativo 277/91 non aveva
fatto alcuna distinzione per genere di attività, senza
tener conto del fatto che gli operatori in questi settori
non possono indossare protettori auricolari, pur essendo normalmente
esposti a livelli sonori che ne richiederebbero, sempre a
norma di legge, l’impiego obbligatorio da parte del
lavoratore, altrimenti sanzionabile.
Nel settore della musica, si è cercato fino ad ora
di intervenire sui tempi di esposizione, ma non vi è
dubbio che non si possa limitare il tempo delle prove di un
concerto o di un’opera solo perché viene superato
il limite di esposizione a rumore.
Nel settore dell’intrattenimento, facendo leva indirettamente
sulla legge quadro in materia di tutela ambientale da inquinamento
acustico, sono stati introdotti dei limiti, in genere disattesi
proprio per la natura stessa di certe attività che
basano l’efficacia dell’intrattenimento sul livello
sonoro proposto al pubblico. Ben venga quindi un chiarimento
anche da parte della legge nazionale, che non metta nello
stesso insieme pubblico volontario e desideroso di ricevere
un bombardamento sonoro con operatori, talvolta soggetti passivi
quali ad esempio gli inservienti di sala, altre volte soggetti
attivi in quanto essi stessi generatori di rumore ad altissimo
livello sonoro.
Come nel D.Lgs. n. 277/91, l’articolo 3 della direttiva
individua tre livelli sonori di intervento, estendendo però
l’allarme per esposizione a livelli di picco superiori
ad un determinato valore già al livello minimo di azione;
il che appare sicuramente più corretto in astratto,
anche se forse in effetti di scarsa utilità sul piano
pratico rispetto a quanto previsto all’art. 41 del decreto
stesso.
Vi è tuttavia da richiamare l’attenzione del
nostro legislatore, quando si occuperà del recepimento,
sulla confusione che regna nella direttiva in merito alle
scale di ponderazione utilizzate. L’articolo 2 della
direttiva
definisce infatti la pressione acustica di picco come ponderata
con frequenza "C", definizione che gli addetti ai
lavori possono anche pensare di interpretare, ma che sicuramente
non è corretta dal punto di vista metrologico; cosa
dire però quando subito dopo, all’articolo 3,
vengono assegnati i valori, tradotti poi in nota in decibel
ponderati A? Il valore di 200 Pascal corrisponde in effetti
ai nostri 140 dB lineari, ma senza conoscere l’andamento
spettrale appare molto arduo poter trovare una corrispondenza
in scala ponderata sia che si tratti di A che di C.
Il punto b) dell’articolo 2 della direttiva affronta
poi l’annoso problema del rumore impulsivo, che viene
incluso nella esposizione a rumore, entrando a far parte sic
et simpliciter del livello sonoro continuo equivalente
in dB(A); sembrerebbe così definitivamente affossato
l’annoso problema della possibile dannosità del
rumore impulsivo, se non fosse che il punto a) del comma 6
dell’articolo 4, in maniera del tutto generica ed imponderabile
afferma che il datore di lavoro ... presta ... particolare
attenzione ... ad ogni esposizione a rumore impulsivo,
frase estremamente sibillina che non mancherà di sollevare
problemi: allora, i rumori impulsivi sono pericolosi oppure
no e, se si, in che misura?
Tra l’altro, in sede di recepimento, considerato che
le violazioni alla normativa antinfortunistica vengono in
genere sanzionate nel nostro ordinamento a titolo di reato
contravvenzionabile, potrebbe riproporsi anche in questo caso,
come nella maggioranza delle ipotesi originate dalla filosofia
del decreto legislativo 626/94, il problema della carenza
di tipicità della condotta incriminata.
Nella stessa prospettiva, già l’allegato VI al
Decreto Legislativo 277/91 aveva indicato, al punto 3.3, la
necessità di valutare l’incertezza di misura,
lasciando spazio a diverse interpretazioni, alimentate dalla
precisazione errore casuale, che in fisica ha un significato
ben preciso, ma che in una valutazione che comporta anche
la stima del comportamento dell’uomo (vedi in particolare
pausa fisiologica e abilità lavorativa) ne ha uno ben
più ampio: in questo caso, il comma 5 dell’articolo
4 sembra togliere ogni dubbio (ma sarà poi vero?) in
quanto parla di imprecisione delle misurazioni, dando ragione
all’UNI che, nella sua recente norma UNI
9432:2002 Acustica - Determinazione del livello di
esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro,
ha ritenuto utile fornire un criterio di valutazione della
stessa.
La nuova UNI 9432:2000
E’ stata recentemente
pubblicata la revisione della norma UNI 9432
Acustica - Determinazione del livello di esposizione
personale al rumore nell'ambiente di lavoro, che
sostituisce l'edizione precedente del 1989, elaborata
congiuntamente dalla Commissione Acustica e
Sicurezza dell'UNI.
Questa revisione si è resa necessaria per accogliere
tutti i chiarimenti e le innovazioni dopo più di 10 anni
di applicazione del Decreto Legislativo 277/91 Attuazione
delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE
e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro.
Come noto, esiste una stretta relazione tra il rischio
di danno uditivo ed il rumore presente nei luoghi di lavoro:
la nuova UNI 9432 fornisce uno strumento operativo per
calcolare il livello di esposizione quotidiana o settimanale
personale al rumore secondo quanto richiesto dal decreto
sopra citato e si applica a tutti gli ambienti di lavoro,
ad esclusione di quelli particolari per i quali sono previste
normative specifiche.
Rispetto alla precedente edizione, la nuova norma UNI
9432 aggiunge anche la possibilità di valutare l'esposizione
personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori
alla settimana, e l'esposizione al rumore di gruppi di
lavoratori che svolgono attività simili ma non sempre
acusticamente uguali.
Si è ritenuto di dover inserire nella nuova norma una
possibilità più "realistica" di valutare l'esposizione
al rumore di un lavoratore il cui ciclo di lavoro abbia
componenti aleatorie nel breve termine. Il ciclo di lavoro,
anche se dura più di una settimana, è certamente noto
come sono note le singole fasi lavorative del ciclo. L’esposizione
“a lungo termine”, anche se può non rispondere ai requisiti
formali del D. Lgs 277/91, fornisce comunque un più corretto
indicatore ai fini della correlazione col rischio di danno
uditivo, rispetto al semplice L ep,d o L ep,w del giorno
o della settimana “peggiore”.
Viceversa, per attività acusticamente simili ma non uguali,
la nuova UNI 9432 introduce, in appendice A, la possibilità
di calcolare l’esposizione al rumore di gruppi di lavoratori
calcolata mediante opportune procedure di campionamento
statistico, che può essere utilizzata al posto dell’esposizione
personale del singolo lavoratore del gruppo.
Inoltre la nuova norma propone, in appendice B, ben due
esempi di relazione tecnica per consentire al datore di
lavoro di individuare univocamente le attività rumorose
ed i lavoratori che le svolgono, così da poterne indicare
nominalmente il livello di esposizione personale.
Roberto Bottio - UNI |
Piace evidenziare anche che la citata norma UNI ha preso in
considerazione
i gruppi omogenei per esposizione a rumore, sollevando non
poche critiche, in quanto il D.Lgs 277/91 fa sempre riferimento
all’esposizione del singolo; il punto c) del comma 6
dell’articolo 4 della direttiva parla di lavoratori
appartenenti a gruppi a rischio, mentre il punto 10 della
premessa privilegia le misure di protezione collettive,
implicitamente avallando il risultato raggiunto in
Commissione Acustica dell’UNI con la norma UNI
9432 sopra citata circa l’opportunità di eseguire
anche valutazioni collettive.
Abbiamo lasciato per ultimo un commento relativo a quello
che forse sarà un nodo da risolvere per poter decidere
se la nostra disciplina attuale è già più
protettiva o meno rispetto a quella proposta dalla direttiva:
apparentemente infatti la direttiva abbassa il più
alto dei livelli di attenzione, vale a dire quello limite
invalicabile, portandolo a 87 dB(A) contro i 90 prescritti
dalla 277/91, precisando però subito dopo che questo
valore tiene conto dell’attenuazione prodotta dai protettori
auricolari, cosa che non si verifica invece per i livelli
di azione, rimasti fissi ad 80 ed 85 dB(A).
Se si voleva creare confusione, non si poteva fare di meglio,
dal momento che per valutare il superamento di 87 dB(A) non
si potrà certo fare ricorso a misure dirette (a meno
di non utilizzare manichini adeguatamente attrezzati per misurare
il rumore all’interno del condotto auricolare a valle
del protettore, che potrebbe essere anche un inserto che occupa
tutto lo spazio disponibile!). Bisognerà pertanto fare
ricorso a misure in frequenza, corrette per tener conto sia
della scala di ponderazione A che dell’eventuale attenuazione
dovuta ai dispositivi di protezione individuale (d.p.i.),
sollevando con ciò dubbi e polemiche a non finire.
Inoltre, se per un verso l’aver stabilito un limite
di esposizione inferiore rispetto all’attuale pare
più
cautelativo, dall’altro la nuova disciplina non prevede
più espressamente, al superamento del livello limite,
l’obbligo a carico del lavoratore di indossare i d.p.i.,
ma solo che il datore di lavoro faccia tutto il possibile
per assicurare che vengano indossati i dispositivi stessi
(art. 6, comma 2). Pertanto, a fronte di una eventuale inottemperanza
da parte del lavoratore, anche l’eventuale irrogazione
di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro che
voglia andare esente da rischi potrebbe anche risultare discutibile.
In conclusione, se, come abbiamo visto, qualche elemento di
pregio pare essere introdotto dalla direttiva, si ribadisce
che questa si colloca su una disciplina preesistente e abbastanza
ben fatta, determinando pertanto qualche problema in fase
di recepimento, quando bisognerà stabilire se, ed in
quale misura, la direttiva stessa vada considerata migliorativa.
Clicca qui per visualizzare alcune parti della Direttiva 2003/10/CE citate nell'articolo
Alessandro Cocchi
Past President Commissione Acustica UNI
Professore Ordinario Dipartimento DIENCA Università
di Bologna
Alberto Cocchi
Avvocato, libero professionista
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| Remarks
relating to the Directive on noise protection
This article contains the accurate and precise
opinion, expressed by Alessandro Cocchi, Past President
of UNI Acoustics Commission, on the European Directive
2003/10/EC covering minimum safety and health requirements
on workers’ exposure to the risks due to physical
agents (noise).
This Directive is expected to be adopted in the coming
years, bearing in mind the current legislation, represented
by the Law Decree N. 277/1991, which has been applied
for over than ten years.
This article comments, in particular, on the Clause
13 of the Forward, covering a prescription on music
and entertainment, the Clause 2 “Definitions”,
the Clause 3 “Exposure limit values and exposure
values leading to action” and the Clause
6 “Personal protection”. |
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