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Considerazioni in merito alla direttiva
sulla protezione da rumore

La direttiva europea 2003/10/CE del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) interviene, almeno in Italia, su una disciplina nazionale di per sé già piuttosto avanzata, grazie alla presenza nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo 277/91 "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro", anch’esso originato da direttive comunitarie, il cui contenuto era stato tuttavia ampliato in sede di recepimento.
Va inoltre ricordata la presenza nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo 626/94, che introduceva la generalizzazione dell’obbligo della valutazione dei rischi, tra i quali sicuramente anche il rischio-rumore. Pertanto, dal punto di vista degli obblighi generali a carico del datore di lavoro, pare di poter dire che la direttiva non aggiunga nulla di nuovo, nel senso che tutti o quasi i concetti ivi esposti fanno già parte della disciplina nazionale; pur tuttavia, non vi è dubbio che la direttiva introduca talune importanti precisazioni e venga a modificare i valori di alcuni parametri, con ricadute pratiche di una certa rilevanza.

Procedendo nell’ordine, al punto 13 della premessa troviamo invero una disposizione relativa ai settori della musica e dell’intrattenimento, volta a stabilire criteri specifici per detti settori.
È questo un aspetto abbastanza interessante dal punto di vista dell’approccio differenziato della disciplina antinfortunistica in generale rispetto alla peculiarità delle singole attività svolte, la cui attuale carenza determina il più delle volte difficoltà pratiche di attuazione da parte dei datori di lavoro, se non persino situazioni paradossali.

Nello specifico, il Decreto Legislativo 277/91 non aveva fatto alcuna distinzione per genere di attività, senza tener conto del fatto che gli operatori in questi settori non possono indossare protettori auricolari, pur essendo normalmente esposti a livelli sonori che ne richiederebbero, sempre a norma di legge, l’impiego obbligatorio da parte del lavoratore, altrimenti sanzionabile.
Nel settore della musica, si è cercato fino ad ora di intervenire sui tempi di esposizione, ma non vi è dubbio che non si possa limitare il tempo delle prove di un concerto o di un’opera solo perché viene superato il limite di esposizione a rumore.
Nel settore dell’intrattenimento, facendo leva indirettamente sulla legge quadro in materia di tutela ambientale da inquinamento acustico, sono stati introdotti dei limiti, in genere disattesi proprio per la natura stessa di certe attività che basano l’efficacia dell’intrattenimento sul livello sonoro proposto al pubblico. Ben venga quindi un chiarimento anche da parte della legge nazionale, che non metta nello stesso insieme pubblico volontario e desideroso di ricevere un bombardamento sonoro con operatori, talvolta soggetti passivi quali ad esempio gli inservienti di sala, altre volte soggetti attivi in quanto essi stessi generatori di rumore ad altissimo livello sonoro.

Come nel D.Lgs. n. 277/91, l’articolo 3 della direttiva individua tre livelli sonori di intervento, estendendo però l’allarme per esposizione a livelli di picco superiori ad un determinato valore già al livello minimo di azione; il che appare sicuramente più corretto in astratto, anche se forse in effetti di scarsa utilità sul piano pratico rispetto a quanto previsto all’art. 41 del decreto stesso.
Vi è tuttavia da richiamare l’attenzione del nostro legislatore, quando si occuperà del recepimento, sulla confusione che regna nella direttiva in merito alle scale di ponderazione utilizzate. L’articolo 2 della direttiva
definisce infatti la pressione acustica di picco come ponderata con frequenza "C", definizione che gli addetti ai lavori possono anche pensare di interpretare, ma che sicuramente non è corretta dal punto di vista metrologico; cosa dire però quando subito dopo, all’articolo 3, vengono assegnati i valori, tradotti poi in nota in decibel ponderati A? Il valore di 200 Pascal corrisponde in effetti ai nostri 140 dB lineari, ma senza conoscere l’andamento spettrale appare molto arduo poter trovare una corrispondenza in scala ponderata sia che si tratti di A che di C.

Il punto b) dell’articolo 2 della direttiva affronta poi l’annoso problema del rumore impulsivo, che viene incluso nella esposizione a rumore, entrando a far parte sic et simpliciter del livello sonoro continuo equivalente in dB(A); sembrerebbe così definitivamente affossato l’annoso problema della possibile dannosità del rumore impulsivo, se non fosse che il punto a) del comma 6 dell’articolo 4, in maniera del tutto generica ed imponderabile afferma che il datore di lavoro ... presta ... particolare attenzione ... ad ogni esposizione a rumore impulsivo, frase estremamente sibillina che non mancherà di sollevare problemi: allora, i rumori impulsivi sono pericolosi oppure no e, se si, in che misura?

Tra l’altro, in sede di recepimento, considerato che le violazioni alla normativa antinfortunistica vengono in genere sanzionate nel nostro ordinamento a titolo di reato contravvenzionabile, potrebbe riproporsi anche in questo caso, come nella maggioranza delle ipotesi originate dalla filosofia del decreto legislativo 626/94, il problema della carenza di tipicità della condotta incriminata.
Nella stessa prospettiva, già l’allegato VI al Decreto Legislativo 277/91 aveva indicato, al punto 3.3, la necessità di valutare l’incertezza di misura, lasciando spazio a diverse interpretazioni, alimentate dalla precisazione errore casuale, che in fisica ha un significato ben preciso, ma che in una valutazione che comporta anche la stima del comportamento dell’uomo (vedi in particolare pausa fisiologica e abilità lavorativa) ne ha uno ben più ampio: in questo caso, il comma 5 dell’articolo 4 sembra togliere ogni dubbio (ma sarà poi vero?) in quanto parla di imprecisione delle misurazioni, dando ragione all’UNI che, nella sua recente norma UNI 9432:2002 Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro, ha ritenuto utile fornire un criterio di valutazione della stessa.

La nuova UNI 9432:2000
E’ stata recentemente pubblicata la revisione della norma UNI 9432 Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro, che sostituisce l'edizione precedente del 1989, elaborata congiuntamente dalla Commissione Acustica e Sicurezza dell'UNI.
Questa revisione si è resa necessaria per accogliere tutti i chiarimenti e le innovazioni dopo più di 10 anni di applicazione del Decreto Legislativo 277/91 Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
Come noto, esiste una stretta relazione tra il rischio di danno uditivo ed il rumore presente nei luoghi di lavoro: la nuova UNI 9432 fornisce uno strumento operativo per calcolare il livello di esposizione quotidiana o settimanale personale al rumore secondo quanto richiesto dal decreto sopra citato e si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli particolari per i quali sono previste normative specifiche.
Rispetto alla precedente edizione, la nuova norma UNI 9432 aggiunge anche la possibilità di valutare l'esposizione personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana, e l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili ma non sempre acusticamente uguali.
Si è ritenuto di dover inserire nella nuova norma una possibilità più "realistica" di valutare l'esposizione al rumore di un lavoratore il cui ciclo di lavoro abbia componenti aleatorie nel breve termine. Il ciclo di lavoro, anche se dura più di una settimana, è certamente noto come sono note le singole fasi lavorative del ciclo. L’esposizione “a lungo termine”, anche se può non rispondere ai requisiti formali del D. Lgs 277/91, fornisce comunque un più corretto indicatore ai fini della correlazione col rischio di danno uditivo, rispetto al semplice L ep,d o L ep,w del giorno o della settimana “peggiore”.
Viceversa, per attività acusticamente simili ma non uguali, la nuova UNI 9432 introduce, in appendice A, la possibilità di calcolare l’esposizione al rumore di gruppi di lavoratori calcolata mediante opportune procedure di campionamento statistico, che può essere utilizzata al posto dell’esposizione personale del singolo lavoratore del gruppo.
Inoltre la nuova norma propone, in appendice B, ben due esempi di relazione tecnica per consentire al datore di lavoro di individuare univocamente le attività rumorose ed i lavoratori che le svolgono, così da poterne indicare nominalmente il livello di esposizione personale.
Roberto Bottio - UNI

Piace evidenziare anche che la citata norma UNI ha preso in considerazione i gruppi omogenei per esposizione a rumore, sollevando non poche critiche, in quanto il D.Lgs 277/91 fa sempre riferimento all’esposizione del singolo; il punto c) del comma 6 dell’articolo 4 della direttiva parla di lavoratori appartenenti a gruppi a rischio, mentre il punto 10 della premessa privilegia le misure di protezione collettive, implicitamente avallando il risultato raggiunto in Commissione Acustica dell’UNI con la norma UNI 9432 sopra citata circa l’opportunità di eseguire anche valutazioni collettive.

Abbiamo lasciato per ultimo un commento relativo a quello che forse sarà un nodo da risolvere per poter decidere se la nostra disciplina attuale è già più protettiva o meno rispetto a quella proposta dalla direttiva: apparentemente infatti la direttiva abbassa il più alto dei livelli di attenzione, vale a dire quello limite invalicabile, portandolo a 87 dB(A) contro i 90 prescritti dalla 277/91, precisando però subito dopo che questo valore tiene conto dell’attenuazione prodotta dai protettori auricolari, cosa che non si verifica invece per i livelli di azione, rimasti fissi ad 80 ed 85 dB(A).

Se si voleva creare confusione, non si poteva fare di meglio, dal momento che per valutare il superamento di 87 dB(A) non si potrà certo fare ricorso a misure dirette (a meno di non utilizzare manichini adeguatamente attrezzati per misurare il rumore all’interno del condotto auricolare a valle del protettore, che potrebbe essere anche un inserto che occupa tutto lo spazio disponibile!). Bisognerà pertanto fare ricorso a misure in frequenza, corrette per tener conto sia della scala di ponderazione A che dell’eventuale attenuazione dovuta ai dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), sollevando con ciò dubbi e polemiche a non finire. Inoltre, se per un verso l’aver stabilito un limite di esposizione inferiore rispetto all’attuale pare più cautelativo, dall’altro la nuova disciplina non prevede più espressamente, al superamento del livello limite, l’obbligo a carico del lavoratore di indossare i d.p.i., ma solo che il datore di lavoro faccia tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi stessi (art. 6, comma 2). Pertanto, a fronte di una eventuale inottemperanza da parte del lavoratore, anche l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro che voglia andare esente da rischi potrebbe anche risultare discutibile. In conclusione, se, come abbiamo visto, qualche elemento di pregio pare essere introdotto dalla direttiva, si ribadisce che questa si colloca su una disciplina preesistente e abbastanza ben fatta, determinando pertanto qualche problema in fase di recepimento, quando bisognerà stabilire se, ed in quale misura, la direttiva stessa vada considerata migliorativa.

Clicca qui per visualizzare alcune parti della Direttiva 2003/10/CE citate nell'articolo

Alessandro Cocchi
Past President Commissione Acustica UNI
Professore Ordinario Dipartimento DIENCA Università di Bologna

Alberto Cocchi
Avvocato, libero professionista



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Remarks relating to the Directive on noise protection

This article contains the accurate and precise opinion, expressed by Alessandro Cocchi, Past President of UNI Acoustics Commission, on the European Directive 2003/10/EC covering minimum safety and health requirements on workers’ exposure to the risks due to physical agents (noise).
This Directive is expected to be adopted in the coming years, bearing in mind the current legislation, represented by the Law Decree N. 277/1991, which has been applied for over than ten years.
This article comments, in particular, on the Clause 13 of the Forward, covering a prescription on music and entertainment, the Clause 2 “Definitions”, the Clause 3 “Exposure limit values and exposure values leading to action” and the Clause 6 “Personal protection”.



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