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Le linee guida della Commissione europea per EMAS II

Il Regolamento 761/011) (EMAS), adottato dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea nel mese di aprile 2001, dopo un'attesa durata più di due anni, è stato oggetto di un attento e lungo dibattito in sede comunitaria. L'interesse mostrato da tutte le parti politiche, sociali ed economiche in questo strumento di politica ambientale dell'Unione, ha consentito la formulazione di un testo più chiaro e completo.
L'esigenza, espressa in più occasioni da parte di tutti gli stati membri, di disporre di linee guida applicative su alcuni aspetti e requisiti di EMAS, si è tradotta in una iniziativa del Comitato art. 142) di istituire una serie di gruppi di lavoro con il compito di elaborare il testo di alcune linee guida. Il lavoro è stato finalizzato ed approvato in seno al Comitato stesso prima di essere trasmesso alla Commissione per l'adozione. In particolare i relativi atti sono stati recepiti dalla Commissione UE con due differenti strumenti che contengono, nel primo caso, solo delle raccomandazioni (linee guida) e, nel secondo caso, oltre a raccomandazioni, anche prescrizioni ulteriori rispetto ad alcuni punti del Regolamento (requisiti aggiuntivi). La pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'UE L 247/1 e 247/24 del 17 settembre 2001, si riferisce a:

  • Raccomandazione della Commissione, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) [2001/680/CE del 7/9/2001] relativamente ai contenuti della Dichiarazione ambientale, alla partecipazione dei dipendenti, alla valutazione degli aspetti ambientali ed alla verifica delle PMI;
  • Decisione della Commissione, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) [2001/681/CE del 7/9/2001] relativamente all'identificazione del soggetto registrabile (entità), all'uso del logo ed alla periodicità dell'audit di verifica e convalida della dichiarazione ambientale.
É da notare che, integrato dalle linee guida approvate, il testo di EMAS II è articolato su circa 80 pagine della Gazzetta ufficiale. Attualmente è in corso di elaborazione un'ulteriore linea guida sull'uso di indicatori di prestazione ambientale che ha come obiettivo quello di aiutare le organizzazioni che adottano lo schema a comprendere il significato di tali strumenti e di indirizzarle verso l'uso sistematico nella presentazione dei dati nella dichiarazione ambientale.
Le linee guida approvate sono descritte in sintesi nei paragrafi che seguono.
  • Linea guida sull'entità da registrare
    Il nuovo Regolamento, non limitando più la sua applicabilità alle sole attività industriali, identifica nell'organizzazione (società, azienda, impresa, autorità, istituzioni, ecc.) o combinazioni di queste la nuova entità da registrare. Il principio che regola la scelta del soggetto che richiede la registrazione (entità), e quindi colui cui sarà attribuito un numero di identificazione europeo3), tiene conto dell'esigenza di mantenere trasparenza ed obiettività sulle scelte fatte. La linea guida è destinata a supportare le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli organismi competenti a determinare in maniera univoca l'entità, ma detta anche alcune condizioni necessarie a tutelare le esigenze dei cittadini direttamente interessati dall'impatto ambientale provocato dalle attività sia in termini di prevenzione che di comunicazione. La linea guida, nella sua attuale formulazione, comprende una serie di casi che non sono esaustivi di tutte le possibili combinazioni, ma che derivano dall'esperienza operativa finora conseguita in ambito europeo.
    Attualmente sono contemplati i seguenti casi:
    • Organizzazioni che operano in un sito;
    • Casi eccezionali in cui si può registrare un'entità più piccola di un sito;
    • Organizzazioni che operano su più siti e che producono:
      • prodotti o servizi simili
      • prodotti e servizi diversi
    • Organizzazioni per le quali non può essere identificato un sito;
    • Organizzazioni che operano in siti temporanei;
    • Organizzazioni indipendenti che operano in una area limitata e che vogliono ottenere un unico numero di registrazione;
    • Piccole e medie imprese (PMI) che operano in un grande territorio e che producono prodotti o servizi identici o simili e che richiedono la registrazione individuale;
    • Autorità locali e governative.

    Questa guida è da considerarsi sicuramente non completa e dovrà essere integrata man mano che sarà acquisita ulteriore esperienza operativa.

  • Linea guida sull'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro rilevanza
    Il Regolamento, all'allegato VI, fornisce un elenco, non esaustivo di tutte le realtà operative, dei principali aspetti diretti ed indiretti tipici che le organizzazioni devono considerare nell'effettuare l'analisi ambientale iniziale. L'obiettivo di questa linea guida è pertanto di supportare le organizzazioni nella fase di identificazione degli aspetti ambientali e della loro classificazione in base alla rilevanza fornendo ulteriori informazioni ed elementi metodologici di analisi.
    Ai fini della valutazione degli aspetti ambientali, si suggerisce l'adozione di procedure chiare, oggettive e verificabili che tengano in debita considerazione le potenziali cause di danno ambientale, la fragilità dell'ambiente e del territorio circostante, l'esistenza di particolari norme, la pressione delle parti interessate e dei lavoratori.
    La guida si sofferma in particolare sugli aspetti ambientali indiretti e su come questi possono essere influenzati, dall'organizzazione che richiede la registrazione, attraverso atti concreti che possono determinarne un miglioramento in termini di prestazione. Qui è chiaramente indicato che, nel caso di attività non industriali, non è sufficiente la sola analisi degli aspetti diretti in quanto non rappresentativi del potenziale impatto ambientale derivante dalle conseguenze della politica ambientale dell'organizzazione.

  • Linea guida all'uso del logo EMAS
    La linea guida contiene prescrizioni per il corretto uso del nuovo logo EMAS, voluto dalla UE per dare maggiore visibilità allo schema. Nato dall'esigenza delle imprese di pubblicizzare meglio la loro appartenenza al "club EMAS", il logo è stato approvato in due differenti versioni che hanno diversi obiettivi. Viene chiarito che il logo EMAS deve essere utilizzato in modo da non ingenerare nel consumatore possibili confusioni con un marchio di prodotto.
    Nella sua versione 1, che l'organizzazione può utilizzare per una serie di scopi generalmente legati ad informare le parti interessate sulla sua registrazione, deve obbligatoriamente essere riportata la scritta "Gestione ambientale verificata" seguita dal numero di registrazione assegnato dall'organismo competente nazionale (fig. 1).
    Nella sua versione 2, che l'organizzazione deve utilizzare nel comunicare le proprie prestazioni ambientali ai soggetti interessati nella forma della dichiarazione ambientale e/o dei suoi estratti, deve essere riportata la scritta "Informazione convalidata" seguita dal numero di registrazione assegnato dall'organismo competente nazionale (fig. 2).
    In questo caso, il logo costituisce una sorta di marchio di garanzia che l'informazione, cui è associato, è stata verificata secondo i requisiti del Regolamento comunitario e pertanto è attendibile, completa, veritiera, ecc. Viene anche indicato il contesto dell'uso del logo in una forma non prevista dal Regolamento, cioè senza la dicitura delle versioni 1 e 2.
    Questo particolare marchio (fig. 3) viene raccomandato per tutte le attività di promozione di EMAS a cura delle istituzioni, a patto che non sia posto in corrispondenza con il nome di una qualsiasi organizzazione, fatto che potrebbe dare la sensazione che l'organizzazione stessa è registrata.

    Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

    L'uso del logo nelle dichiarazioni ambientali convalidate e nelle intestazioni delle lettere, non presenta particolari difficoltà di comprensione. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda altri usi, che vengono ampiamente esaminati anche attraverso tabelle riassuntive con esempi concreti di ammissibilità e non ammissibilità del logo.
    Il logo non può essere usato direttamente sui prodotti e sui loro imballaggi e in contesti comparativi concernenti altri prodotti, attività e servizi di altre organizzazioni.

  • Linea guida sulla dichiarazione ambientale
    Si prefigge l'obiettivo di aiutare le imprese nella compilazione della dichiarazione ambientale. La comunicazione ambientale costituisce un elemento cardine di EMAS e nella guida si raccomandano trasparenza, franchezza e flessibilità. Per ogni requisito dell'allegato III, viene indicato quale è lo scopo del requisito, qual è l'orientamento della Commissione, quali possono essere buone prassi e vengono proposti esempi pratici.
    Tra gli strumenti operativi viene indicato l'uso di diagrammi, mappe, fotografie, foto aree, illustrazioni, in quanto rendono il documento più leggibile, privo di ambiguità e facilitano la descrizione delle organizzazioni, delle attività (prodotti e/o servizi), delle conseguenze sull'ambiente da esse prodotte, degli obiettivi da raggiungere. Oltre che in formato di stampa, viene incoraggiato l'uso di nuove forme di divulgazione quali, ad esempio, le pagine web, capaci di raggiungere facilmente e con costi moderati i soggetti interessati.
    La guida inoltre fornisce alcuni criteri per rendere efficace la comunicazione relativa alle prestazioni ambientali raccomandando, tra l'altro, l'uso di appropriati indicatori. L'esperienza relativa ai primi anni di funzionamento dello schema comunitario ha dimostrato che la dichiarazione ambientale, redatta in modo completo e dettagliato, spesso non riesce a raggiungere, in modo efficace, tutti i portatori di interesse. Per questo motivo, in EMAS II è stata prevista la possibilità, per le organizzazioni registrate, di estrarre alcune informazioni dalla dichiarazione ambientale e di pubblicarle separatamente. La linea guida contiene quindi una serie di indicazioni su quali informazioni siano di interesse per particolari gruppi di soggetti ed i criteri per rendere questi estratti rappresentativi della realtà dell'organizzazione e quindi precisi e non ingannevoli.
    Gli estratti devono essere convalidati dal verificatore ambientale separatamente e/o contestualmente al processo di verifica e debbono riportare il logo EMAS nella sua versione 2.

  • Linea guida sulla frequenza della verifica e convalida
    Il Regolamento EMAS II fissa in un periodo non superiore a 36 mesi la frequenza di verifica degli elementi necessari per la registrazione EMAS, mentre le convalide degli aggiornamenti apportati alla dichiarazione ambientale, a parte qualche eccezione concernente soprattutto le micro imprese, devono essere effettuate con cadenza annuale. Questa linea guida si prefigge l'obiettivo di identificare le problematiche legate all'elaborazione del programma di verifica, alle possibili deroghe alla convalida annuale delle informazioni di aggiornamento e alla dichiarazione ambientale, come previste nel nuovo Regolamento EMAS. Si raccomanda una più diretta interazione fra organizzazione e verificatore al fine di ottimizzare gli interventi di audit pianificandoli, oltre che in modo congruente con le verifiche interne, anche con eventuali attività di sorveglianza in riferimento ad esempio alla noma ISO 140014).
    Sono riportati elementi che consentono al verificatore ambientale ed all'organizzazione di pianificare le verifiche ottimizzando gli interventi in relazione alla significatività degli impatti ambientali diretti ed indiretti, alla complessità ed alla dimensione dell'organizzazione, alla qualità e quantità dei dati ambientali, alle situazioni ambientali pregresse, ai risultati delle esperienze delle precedenti verifiche interne e di terza parte.

  • Linea guida sulla partecipazione dei lavoratori
    Questa linea guida ha lo scopo di fornire indicazioni alle organizzazioni, ai verificatori ambientali ed agli organismi per promuovere la partecipazione attiva dei dipendenti. Si consiglia di utilizzare una serie di strumenti operativi a cominciare da una adeguata informazione e formazione continua su tutte le fasi attuative all'interno dell'organizzazione. La partecipazione, se opportunamente stimolata, contribuisce anche a migliorare la professionalità in materia di ambiente ed, in particolare, sul tema della prevenzione dell'inquinamento e degli incidenti.
    É stato riconosciuto che solo attraverso una partecipazione motivata di tutto il personale possono essere raggiunti gli obiettivi di miglioramento che l'organizzazione si prefigge di ottenere con l'adozione dello schema comunitario. Vengono indicati alcuni dei più comuni strumenti per coinvolgere i dipendenti e le loro organizzazioni sindacali, nonché sistemi di ricompensa per premiare le persone che, con validi suggerimenti, contribuiscono in modo determinante al raggiungimento di particolari traguardi e/o obiettivi ambientali.

  • Linea guida per i verificatori sulla verifica delle PMI, in modo particolare su quelle piccole e micro
    É destinata ai verificatori ambientali che si trovano ad operare in un contesto particolare qual è quello costituito da piccole e micro imprese (circa 10 addetti). In queste realtà, i meccanismi di funzionamento interni sono spesso basati su relazioni personali e comunicazioni verbali piuttosto che per strutture rigide e procedure scritte. Per questo motivo il verificatore deve condurre l'attività basandosi sulla propria esperienza tenendo debitamente conto delle reali strutture e forze presenti all'interno dell'impresa. La guida invita i verificatori a non richiedere atti formali (procedure, manuali), se non strettamente necessari per il funzionamento del sistema di gestione. Ad esempio, non tutte le procedure necessitano di essere scritte, ma è invece essenziale che sia verificata l'efficacia del sistema attraverso una serie di azioni che dimostrino che le prassi e le procedure sono state correttamente trasferite, anche se solo verbalmente, e recepite in modo corretto dai lavoratori.
    Viene infine data indicazione su come alcune operazioni, che sono certamente onerose per queste imprese e che costituiscono un freno per la loro adesione ad EMAS, possono essere efficacemente realizzate. Tra queste, viene indicata la pubblicazione della dichiarazione ambientale utilizzando carta comune e/o fotocopie, evitando gli oneri legati alla stampa di dichiarazioni patinate. Inoltre il verificatore è invitato a ritenere validi gli audit interni effettuati da soggetti provenienti dalle Camere del commercio o dell'artigianato, da associazioni di categoria e da partenariato tra due o più micro imprese.

Conclusioni
Le linee guida completano il testo del Regolamento EMAS e forniscono alle organizzazioni, ai verificatori ambientali ed agli organismi competenti utili indicazioni sulle tematiche ritenute più significative dalla Commissione europea.
É da evidenziare tuttavia che le linee guida costituiscono il risultato di equilibrio fra i punti di vista delle parti interessate e degli stati membri, e quindi potrebbero, per particolari aspetti applicativi, richiedere ulteriore interpretazione che, a questo punto, non potrà che avvenire a livello nazionale attraverso una consultazione fra organizzazione, verificatore ed organismo competente.


1) Il Regolamento (CE) n. 761/01 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS - Eco Management and Audit Scheme).
2) Il Comitato art. 14 è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è formato dai rappresentanti degli stati membri dell'Unione, dalle parti interessate e da esperti di settore.
3) Ad ogni organizzazione registrata viene attribuito un numero identificativo riportato nel registro nazionale ed in quello europeo. Per l'Italia, il numero, composto di 6 cifre, è preceduto dalla sigla identificativa del nostro Paese [es. I-000099].
4) ISO (International Organization for Standardization) 14001 - Environmental management systems - Specification with guidance for use.




Paolo Molinas
ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Membro del GL 1 "Sistemi di gestione ambientale" della Commissione "Ambiente" dell'UNI
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The European Commission Guidelines for EMAS II
On March 2001 the European Commission published the new version of the EMAS Regulation (Eco Management and Audit Scheme), and after some months published seven guidelines to clarify some particular aspects.

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