Sono anni che sentiamo parlare di Federalismo e della necessità di decentrare alle Regioni alcune delle attribuzioni dello Stato per meglio rispondere alle esigenze locali e snellire alcuni processi di interesse pubblico irrigiditi dall'apparato burocratico centrale.
Oggi il meccanismo si è messo in moto ma, come sempre succede, i cambiamenti portano con sé anche elementi di confusione. A titolo di esempio, possiamo citare la Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 con cui sono state introdotte alcune importanti "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".
All'Art.3, la Legge, modificando l'Art.117 della Costituzione, elenca una lunga serie di materie di "legislazione concorrente" e stabilisce che per tali materie "spetta alle Regioni la potestà legislativa". Asserisce inoltre che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formulazione degli atti normativi comunitari ...(omissis)..." e che "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. ...(omissis)...".
L'Art.6, sostituendo l'Art.120 della Costituzione, stabilisce che "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.".
Sulle modalità di attuazione del sopracitato decentramento legislativo e normativo alle Regioni, per le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, si sono ingenerati larghi ambiti di incertezza che richiederebbero chiarimenti ed adeguate risposte.
Nel fornire tali risposte, fra l'altro, non si può dimenticare che l'Italia, in quanto parte dell'Unione Europea, è comunque tenuta, nel processo di decentramento, ad ottemperare ad alcuni principi fondamentali fissati a livello comunitario in materia, come ad esempio quello del cosiddetto "Nuovo Approccio".
Nell'ormai lontano luglio '85, infatti, il Consiglio europeo, constatato come la lentezza e le difficoltà incontrate nell'opera di eliminazione delle barriere tecniche agli scambi derivassero sostanzialmente dal voler giungere all'armonizzazione attraverso specifiche tecniche dettagliate, inserite nelle singole Direttive, ha approvato una strategia, nota come "Nouvelle Approche", basata sui seguenti principi:
- l'armonizzazione legislativa si limita alla approvazione, mediante Direttive recepite a livello nazionale con Decreti Legge, dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di carattere collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato;
- compete agli organismi europei di normazione (CEN, CENELEC ed ETSI) il compito di elaborare le norme tecniche armonizzate necessarie per l'applicazione delle Direttive e dei Decreti nazionali.
Abbattute le barriere tecniche, occorreva però vigilare affinché non ne rinascessero di nuove. A questo scopo le istituzioni UE hanno emesso la Direttiva 83/189, successivamente sostituita ed ampliata dalla Direttiva 98/34, che istituisce la "Procedura di informazione" con la quale si chiede a tutti gli enti di normazione nazionali di informarsi reciprocamente - ed informare in parallelo anche la Commissione UE - in merito ai progetti di norma in preparazione.
A tal fine CEN e CENELEC hanno stabilito, per i propri membri, la clausola dello Standstill, per la quale, se esiste già un iter normativo in corso relativo ad un prodotto o ad un settore a livello europeo, il singolo organismo normatore membro è tenuto a non dare inizio ad alcuna attività sullo stesso argomento nei confini nazionali.
La stessa Direttiva stabilisce analoga Procedura di Informazione anche per le Regole Tecniche che i singoli Governi nazionali si propongono di emanare.
Da quanto sopra, emerge una completa integrazione fra sistema legislativo, che si articola attraverso le Direttive comunitarie recepite con Decreti Legge a livello nazionale, e sistema normativo volontario, che si concretizza con le norme tecniche.
Con l'approvazione delle Modifiche al Titolo V della Costituzione, la potestà legislativa, così come il recepimento delle Direttive comunitarie, viene demandata alle Regioni per tutto quanto non espressamente riservato allo Stato, ma questo non significa che non dovranno comunque essere rispettati i principi del "Nuovo Approccio" e della "Procedura di Informazione".
Emerge quindi la necessità di estendere a livello regionale quella integrazione fra organismi legislativi ed organismi di normazione che finora ha funzionato a livello europeo e nazionale. Ciò comporterà che la collaborazione fra UNI, CEI e Regioni, già estrinsecatasi su singole iniziative, diventi per il futuro più sistematica e continua.
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